Radiazione veicoli per demolizione, esportazione UE o esportazione extra UE

La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

In caso di definitiva esportazione all’estero di un veicolo bisogna richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “Cessazione della circolazione per esportazione”.

Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il Certificato di Radiazione in formato digitale (CDPD). Alla parte viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD.

Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.

Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

La richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata solo dopo che il veicolo è stato trasferito all’estero e immatricolato con nuove targhe straniere.

Nel caso in cui il veicolo sia stato esportato, ma non ancora reimmatricolato all’estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando idonea documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto in caso di esportazione in un Paese UE o la bolla doganale per le esportazioni extra UE).

Per i veicoli esportati in Paesi UE ma non ancora reimmatricolati, il documento di trasporto (ad es. il CMR o Lettera di vettura internazionale), che può essere allegato in fotocopia, deve comprovare l’avvenuta esportazione del veicolo attraverso l’indicazione della targa o del telaio e deve essere integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero.

Nel caso di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (non imponibili IVA ex art. 41 D.L. 331/93), con obbligo quindi di trasporto o spedizione del veicolo nel territorio di altro Stato UE, si ritiene idonea anche la fattura di vendita (in fotocopia) in favore dell’acquirente estero UE, contenente l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa o telaio) ed il riferimento IVA all’operazione intracomunitaria.

Per i veicoli esportati in Paesi extra UE ma non ancora reimmatricolati può essere allegata la bolla doganale (in fotocopia). Come precisato dall’Agenzia delle Dogane, nel caso in cui venga presentata una copia del DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione)  con l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number) e degli elementi identificativi del veicolo esportato, sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link “Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”, accessibile da chiunque sul Sito web dell’Agenzia delle Dogane (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn)

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”.

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Chi può richiedere l’esportazione

La richiesta di “Cessazione della circolazione per esportazione” del veicolo deve essere firmata dall’intestatario del veicolo, dall’erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA.

COSA PORTARE

Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Nota di presentazione; in presenza di Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, come nota viene utilizzato il retro del CdP, in assenza di CdP deve essere utilizzata la nota NP3C in doppio originale.
  • Copia della Carta circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione estera (in caso di esportazione in un Paese extra UE è necessaria anche la traduzione asseverata di tali documenti);
  • Solo per i veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati all’estero è necessario allegare anche la Carta di circolazione, le targhe, il Certificato di proprietà cartaceo (CdP) oppure Foglio Complementare e copia del documento comprovante l’avvenuta esportazione (ad es. documento di trasporto, fattura per operazione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/93 in caso di esportazione in Paesi UE o bolla doganale per le esportazioni extra UE)
  • Se la richiesta è presentata dall’avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

 

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