Aggiornamenti carte di circolazione e cambi d’uso

Quando gli autoveicoli adibiti ad usi particolari (taxi, noleggio) passano ad un impiego privato  è necessario aggiornare la Carta di Circolazione. Per l’operazione inversa è necessario sottoporre il veicolo a visita e prova e aggiornare la Carta di Circolazione.

All’utente verrà alla fine dell’operazione rilasciato un tagliando adesivo con i dati aggiornati da apporre sulla Carta di Circolazione deve essere iscritto, a cura dell’interessato, al P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.

Nota Bene

– I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

COSA PORTARE

– fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

– fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

 

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

Condividi con i tuoi amici